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La richiesta di mutuo

La Richiesta di Mutuo

Una volta scelta la banca, occorre compilare con la massima precisione possibile la domanda di finanziamento in tutte le sue parti.

La richiesta di mutuo, predisposta sotto forma di questionario, contiene, di solito, le seguenti informazioni:

  • I dati anagrafici del richiedente o dei richiedenti il finanziamento;
  • La residenza;
  • L’attuale abitazione: se in affitto, in proprietà o se presso terzi;
  • La composizione del nucleo familiare;
  • Le persone a carico;
  • L’occupazione attuale: se dipendente o lavoratore autonomo;
  • L’anzianità di servizio o di lavoro autonomo;
  • Il settore lavorativo/produttivo;
  • Se lavoratore dipendente: l’indicazione del datore di lavoro;
  • La qualifica;
  • Il reddito netto mensile;
  • Il reddito netto annuale;
  • La descrizione dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze (superficie totale, coperta e scoperta; fronti stradali; numero piani; anno di costruzione);
  • Il valore della costruzione;
  • Una dichiarazione di non avere debiti ovvero di averne; in quest’ultimo caso occorre precisare l’importo e l’identità dei creditori.

 Il Parere Preliminare di fattibilità

I dati e le richieste contenuti nella domanda consentono alla banca di esprimere un primo parere di fattibilità sull’operazione di mutuo. La concedibilità o meno (fattibilità dell’operazione) della somma richiesta dipende in generale dal concorso di più elementi.

Essi sono:

  • Il reddito netto dei richiedenti ed eventuali garanti desunto dalla dichiarazione dei redditi;
  • Il valore dell’immobile oggetto del finanziamento;
  • La presenza di impegni finanziari che rimangono in essere anche dopo l’erogazione, ad esempio il prestito per la macchina, gli alimenti all’ex coniuge, ecc.

Dall’esame dei dati sopra elencati, e dopo averli incrociati con le banche dati che gestiscono i la nostra storia creditizia, la banca è in grado di esprimere un proprio “parere di fattibilità” o in alcuni casi una “DELIBERA FINANZIARIA” che, se positivo, dà l’avvio alla fase successiva consistente nella PERIZIA SULLA CASA  e la richiesta della RNP (Relazione notarile preliminare).

Uno dei principali elementi utilizzati dalla banca per determinare l’importo del mutuo è il cosiddetto rapporto “rata/reddito”: la rata del mutuo, calcolata ai valori del momento, non dovrebbe indicativamente superare il 30-35 % del reddito netto mensile complessivo dei richiedenti.

I Documenti da Presentare

per far si che la banca possa procedere all’istruttoria, vengono richiesti tutta una serie di documenti che sono diversi a seconda della natura del reddito dei richiedenti.

I più comuni sono:

Lavoratori dipendenti;

  • dichiarazione del datore di lavoro dell’anzianità di servizio del dipendente;
  • originale dell’ultimo cedolino dello stipendio e copia del modello CU (certificazione Unica) in aggiunta copia del mod. 730 o “Unico”).

Lavoratori autonomi o liberi professionisti:

  • copie del modello “Unico” (ex. Modello 740);
  • estratto della Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.AA.);
  • se professionista, attestato di iscrizione all’ Albo professionale cui appartiene.

Per tutti e a integrazione dei documenti sopra elencati:

  • Certificato di nascita;
  • Certificato di stato civile oppure estratto dell’atto di matrimonio completo di tutte le annotazioni;
  • L’estratto di matrimonio deve contenere tutte le eventuali convenzioni patrimoniali stipulate fra i coniugi;
  • Nell’ipotesi di persone divorziate o separate legalmente bisogna presentare copia della sentenza del tribunale;
  • Copia della “promessa di vendita” o “compromesso”;
  • Planimetria, con l’indicazione delle proprietà confinanti sia dell’immobile sia delle eventuali pertinenze (cantina, solaio, box);
  • Copia del certificato di abitabilità;
  • Copia dell’ultimo atto di acquisto dell’immobile;
  • Se l’immobile è pervenuto per successione occorre presentare il mod. 240 o il mod. 4 dell’ufficio successioni.

La Delibera del Finanziamento:

La banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l’acquisizione della “dichiarazione notarile preliminare” sul bene offerto in garanzia, nonché della “relazione tecnico-estimativa” redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne dà immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell’atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo).

Finanziamento Massimo:

L’importo massimo finanziabile è in genere l’80% del valore di mercato del bene immobile oggetto dell’ipoteca.

Il Contratto di Mutuo e la Costituzione di Ipoteca:

Il contratto di mutuo è la fase conclusiva del procedimento iniziato con la sottoscrizione della proposta di acquisto e della promessa di vendita (compromesso). Il mutuo viene stipulato davanti ad un notaio, presenti la Banca e il richiedente il finanziamento, e va redatto per atto pubblico. Oggetto dell’atto è il trasferimento di una somma di denaro della banca al cliente, con l’assunzione da parte di quest’ultimo dell’obbligo di restituire alla banca altrettanto denaro. 

Costituzione dell’Ipoteca:

Di norma, insieme all’atto di mutuo viene costituita l’ipoteca a favore della banca sulla unità immobiliare oggetto del finanziamento. L’ipoteca costituisce la garanzia che tutela la banca e viene iscritta nei Pubblici Registri immobiliari per renderla pubblica. Le banche richiedono l’iscrizione di un’ipoteca di primo grado per un valore superiore al finanziamento erogato (dal 150% al 300%).

L’ipoteca dunque non copre solo il capitale erogato, ma anche:

  • Gli interessi nella misura concordata;
  • Gli eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato pagamento delle rate;
  • I premi assicurativi;
  • Gli oneri erariali, i tributi, le spesa, gli oneri notarili, professionali, ecc… ;
  • Le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per il recupero di quanto dovuto.

L’ipoteca si estingue automaticamente dopo 20 anni (se il mutuo dura di più occorre rinnovarla). All’estinzione del mutuo, in base alla legge 40/2007 (Legge Bersani), la banca provvede automaticamente alla cancellazione dell’ipoteca, senza costi per il cliente.

L’Erogazione della Somma Mutuata:

Al fine di snellire al massimo le procedure e gli oneri contrattuali (atto di quietanza, atto di annotazione, ecc.) si fa ricorso, nello stipulare un contratto di mutuo ipotecario, allo strumento del “contratto unico”.

Esso si configura come un mutuo ove l’erogazione dell’intera somma data in prestito ha formalmente luogo contestualmente alla stipula dell’atto; ma la somma viene pure contemporaneamente riversata dal cliente alla banca a titolo di deposito a garanzia dell’iscrizione ipotecaria.

Nei dieci giorni successivi alla avvenuta iscrizione, tempo stabilito dalla legge per il consolidamento della ipoteca, la somma viene definitivamente riconsegnata al mutuatario, ma oramai la maggior parte delle banche eroga la somma contestualmente all’atto.

Per semplificare e agevolare la transazione la banca in genere attiva il cosiddetto prefinanziamento: rende cioè immediatamente disponibile la somma, sulla quale verranno pagati gli interessi per i giorni trascorsi dall’erogazione al completamento della pratica notarile di ipoteca.

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