In questo strano 2020 sotto il profilo sanitario ed economico il governo ha emanato un decreto per cercare di far ripartire l’economia dopo averci chiuso in casa e lo ha chiamato Decreto Rilancio.
L’obiettivo che si è posto chi ha scritto la legge è stato triplo; rilanciare l’economia ed il comparto edile, migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire ed agevolare l’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche .
Con il Decreto Rilancio si è elevata al 110% la detraibilità di interventi per la riqualificazione energetica (ecobonus) e la messa in sicurezza antisismica (sismabonus) degli edifici, con delle limitazioni.
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, con i lavori di ristrutturazione dobbiamo conseguire un significativo incremento della prestazione energetica, significa che dopo i lavori la prestazione energetica del nosgro appartamento o della nostra villetta dovrà risultare migliorata di 2 classi di consumo ed il tutto andrà certificata da tecnici che rilasceranno delle attestazioni e saranno responsabili.
Anche gli interventi di messa in sicurezza antisismica possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ad oggi che sto scrivendo nel mese di agosto 2020, ma ci sono dei brusii sulla possibilità di prolungamento del periodo .
In entrambi i casi, sia che vogliamo aderire all’ ecobonus 110% oppure con il sismabonus 110% abbiamo facoltà come cittadini di destinare i lavori di miglioria alle prime e seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, sia unità immobiliari in condominio con dei regolamenti ben precisi che andremo ad approfondire con altri articoli.
Il soggetto beneficiario può ottenere l’ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari, deve essere persona fisica e con le nuove circolari dell’Agenzia delle Entrate è data facoltà di portare in detrazione i lavori anche se non si è proprietari dell’immobile ma convivente con il proprietario o familiare dello stesso.
Facciamo un esempio: moglie e marito con casa intestata ad un solo coniuge ma reddito principale dell’altro coniuge, la detrazione di imposta potrà essere compensata in sede di dichiarazione dei redditi anche dal coniuge non proprietario. lo stesso vale nel caso di genitori e figli o in caso di coppie conviventi.
Il richiedente dell’agevolazione può anche essere un lavoratore autonomo a patto che l’immobile sia destinato esclusivamente ad abitazione e non dove esercita l’attività, inizialmente sembrava che le agevolazioni potessero essere richieste solo da lavoratori dipendenti poi con la Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 emanata da Agenzia delle Entrate sono stati chiariti questi apsetti.
Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Il beneficiario del superbonus o ecobnus può scegliere di trasformare la detrazione in credito di imposta di pari importo e utilizzarlo in compensazione quando deve pagare le tasse, oppure cederlo ad altri soggetti tra cui la stessa ditta che procede ad eseguire i lavori in questo caso la ditta farà procederà direttamente con lo sconto in fattura ed in questo caso lo sconto sarà al massimo del 100% dell’importo dei lavori, banche e intermediari finanziari.
Sempre secondo la circolare 24/E ha diritto alle agevolazioni anche chi la casa la sta comprando se ha registrato e trascritto un regolare contratto preliminare di compravendita.
Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.
Adesso andiamo a vedere chi può avere il diritto ad usufruire di queste agevolazioni
Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
- i condomini;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (per questi soggetti il Superbonus scade il 30 giugno 2022);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
- organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento in cui sostengono le spese.
Rientrano quindi tra i beneficiari
- il proprietario;
- il nudo proprietario;
- il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
- il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- i familiari del possessore o detentore dell’immobile.
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari solo se partecipano alle spese per gli interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Gli interventi principali che danno diritto a queste agevolazioni vengono anche chiamati dal legislatore TRAINANTI, perchè una volta effettuati possono far ammettere all’agevolazione stessa altri interventi che fino ad oggi usufruivano di diritti di detrazioni inferiori.
INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI
Approfondiamo quali sono gli interventi trainanti:
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto si applicano i valori delle trasmittanze riportati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.


Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%
- collettori solari.
Questo per quanto riguarda gli appartamenti in condominio, ma per chi ha una villetta singola o in trifamiliare?
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare .
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.
La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
INTERVENTI AGGIUNTIVI O TRAINATI
Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati.
Interventi di efficientamento energetico
Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Installazione di impianti solari fotovoltaici
Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993
- sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:
- installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus
- cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche)10 . Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9 dell’articolo 42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, è elevata al 110%

ok Mutuè, tutto bello e tutto fico, ma per i soldi come funziona?
Qui se parla de detrazioni, imposte, compensazioni asseverazioni ecc, me pare tutta roba difficile e soprattutto orientata al futuro, ma i soldi per fare i lavori chi li caccia?
Nun c’avemo mica tutti sti soldi da anticipare per 5 anni.
Bello de casa, quanto c’hai ragione!
Innanzitutto oltre alla possinbilità di portare tutto in detrazione e guadagnare quel 10% in 5 anni ( che significa prestare i soldi allo stato e guadagnare oltre il 2% pulito l’anno ) puoi decidere di chiedere lo sconto in fattura a chi esegue i lavori oppure cedere il tuo credito una volta certificato ad una banca o una società interessata a comperarlo, ma sta volta ti acontenti solo dei soldi della fattura,
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Per quanto ti può riguardare le banche si sono già preparate ed oltre ad acquistare il credito dopo l’asseverazione del tecnico ed appurato il diritto una volta che agenzia delle entrate lo rende disponibile nel cassetto fiscale del contribuente, hanno creato dei prodotti “ponte” che anticipano i soldi per dar modo di eseguire i lavori e poi se li riprendono una volta che acquistano il credito di imposta, questo può essere richiesto sia dalla persona fisica che dall’azienda che esegue i lavori.
ADESSO CONCENTRATE BENE CHE QUI SE PARLA DI ADEMPIMENTI NECESSARI E TI RIPORTO PARO PARO QUELLO CHE SCRIVE AGENZIA DELLE ENTRATE COSI NUN ME SBAJO
Certificazione necessaria
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:
- per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative
- per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, per gli interventi di efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione, e le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a dell’articolo 119 del decreto legge Rilancio).
Nelle more dell’adozione del predetto decreto ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Ciao bello mio, spero di esserti stato utile anche questa volta.
Fonti edilportale.com ed https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25