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Richiedere la sospensione del mutuo (Aggiornato 30/03/2020)

Ciao bello de casa, 

COMUNICAZIONE IMPORTANTISSIMA DA LEGGERE FINO ALLA FINE

oggi parliamo di sospensione del mutuo a seguito di eventi sfortunati come la perdita del lavoro o la morte di un mutuatario o un evento che renda invalidi.

Questo fondo esiste dal 2007 e poi è stato modificato nel 2013, ha preso il nome di FONDO GASPARRINI

Di seguito ti riporto pari pari la scheda informativa che puoi trovare anche da solo sul sito del MEF (Ministero Economia e Finanze)

Fondo solidarietà mutui prima casa Scheda informativa 2013 valida per le domande da presentare a partire dal 27 aprile 2013

Il Fondo consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro

 La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

La nuova disciplina (il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 37 del 22 febbraio 2013 pubblicato nella G.U.R.I. n. 86 del 12 aprile 2013) che entra in vigore il 27 aprile 2013, ha sensibilmente modificato i presupposti per l’accesso al beneficio della sospensione del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. In particolare la sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

3. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento. In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

La sospensione:

  •  non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
  •  è concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi.

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

2. fruizione di agevolazioni pubbliche;

3. un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Le istanze di accesso al beneficio vanno presentate presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (27 aprile 2013).

La banca o l’intermediario finanziario, verificata la completezza e regolarità formale dell’istanza, la inoltra a CONSAP S.p.A. (soggetto gestore del Fondo) che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo.

La banca o l’intermediario finanziario, acquisito il “nulla osta” di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo. Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso CONSAP S.p.A. www.consap.it 

Ma quale sarebbe la documentazione occorrente?

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente alla seguente documentazione:

  • Documento di Identità

Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

  1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione
    • In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda punto 3)
    • In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda il punto 3)
  2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
    • copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di recesso per giusta causa si veda il punto 3)
  3. In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
    • sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    • lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  4. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:
    • certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)

Si vabbè Mutuè. ma ‘ndo lo trovo adesso il modulo per fare la domanda?

eccotelo servito  (VECCHIO MODULO)

NUOVO MODULO DOPO IL DPCM CURA ITALIA 2020

Queste sono le linee guida del Fondo di solidarietà Gasparrini che si sono adottate fino a ieri, ai giorni nostri ( scriviamo oggi 18/03/2020) in piena emergenza per il virus Covid19 più conosciuto come Coronavirus il Governo ha emesso un decreto stabilendo nuovi criteri facilitando l’accesso allo stesso .

Con le nuove disposizioni avranno diritto ad accedere al fondo anche i lavoratori autonomi autocertificando una diminuzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo rispetto l’ultimo trimestre 2019 ( in pratica devi dichiarare che siccome sei stato chiuso questo mese per obbligo di legge non hai potuto incassare).

Ed inoltre non c’è più da presentare la certificazione ISEE che faceva perdere tanto tempo . 

Ma non è tutto, dalle indagini fatte da mutuetto tuo, proprio per non lasciarti solo in questi momenti, le banche, quelle cattivone, si stanno attrezzando con fondi propri proprio per aiutare le famiglie in difficoltà

Quindi continua a seguirci su facebook o chiamaci per sapere come si muoverà ogni banca e cosa bisognerà fare.

ciao ed alla prossima.

ps cerca di non perdere il sorriso, questa storia in qualche modo si sistemerà, essendo una cosa nuova tutti ci stiamo muovendo senza una direzione ben precisa, e questo magari fa perdere del tempo che se stai in difficoltà, a te, può sembrare infinito.

Per qualsiasi dubbio manda una mail assistenzaclienti@mutuetto.it al servizio che abbiamo creato apposta per te con le tue domande o il tuo numero di telefono per essere ricontattato.

Non lasciamo nessuno da solo

fonti http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/operazioni_finanziarie/fondomutui.html

https://www.consap.it/notizie/2020-03-20-emergenza-coronavirus-le-novit%C3%A0-per-richiedere-la-sospensione-mutui-prima-casa/

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg

https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidariet%C3%A0-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/domanda-ed-elenco-documenti/

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