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Sospensione mutuo regole generali

Belli de Casa,

Vi riporto qui a beneficio di tutti i requisiti di accesso al Fondo per richiedere la sospensione del mutuo:

➡️ Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è quindi bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione. Deve però sussistere la sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni.

➡️ Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: anche questo è un novità strutturale introdotta dal sopra citato dl 9/2020.

➡️ Riduzione media giornaliera del fatturato del lavoratore autonomo e libero professionista superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus: questo requisito non è invece strutturale, ma si applica solo fino al prossimo 17 dicembre 2020. E’ stato introdotto al Cura Italia (articolo 54, comma 1, lettera a, dl 18/2020).

➡️ Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che seguono, erano già previsti dalle precedenti regole.
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Occhio che bisogna inoltre essere in un possesso dei seguenti altri requisiti:

➡️ L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
il mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;

➡️ L’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta.

➡️ Se, al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;

➡️ In caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospnsione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;

➡️ In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).

Coraggio belli, #andràtuttobene ?

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